Se le scelte approvate in assemblea condominiale confliggono con il Codice Civile, quale testo tra i due prevale? Scopriamolo insieme.
È stato un caso passato di recente in giudicato prima presso il Tribunale di Frosinone e poi presso il Tribunale di Roma a fare chiarezza sulla questione. Almeno fino al grado di appello al quale è giunto fino ad ora. Già: perchè le due corti hanno deciso in modo opposto. Ma entriamo più nel dettaglio: qual è stato l’oggetto del contendere?
Ebbene, il caso ha riguardato un condizionatore di un condomino di una palazzina residenziale del Comune di Frosinone. Stando al regolamento condominiale, i condizionatori posseduti dagli abitanti della palazzina potevano essere installati soltanto sui balconi di proprietà o pertinenza esclusiva di ciascun condòmino.
Tuttavia, al quarto piano dell’edificio, la proprietaria di un appartamento della palazzina non disponeva di alcun balcone, e dunque cosa fare? Ebbene, la signora ha deciso di installarlo sul lastrico solare dell’edificio. In totale sicurezza, senza alcun pericolo per i vicini nè per terzi. Eppure in un’area di pertinenza comune. E, peggio, andando contro il regolamento condominiale. Ecco quindi che la questione giunge in tribunale.
In primo grado, il giudice dà ragione alle rimostranze avanzate dall’amministratore condominiale, nonché da alcuni condòmini: la donna ha agito mancando di rispetto alla norma del regolamento interno che imponeva l’installazione del condizionatori esclusivamente presso il balcone di proprietà esclusiva, ove presente.
In sede di appello, invece, la decisione è stata ribaltata: secondo i giudici del riesame, infatti, la sentenza di primo grado non ha dato giusto valore ad una norma specifica del Codice Civile, ovvero la numero 1102. Secondo la norma, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune se “non esclude né il pari godimento della cosa da parte degli altri condòmini né costituisce alterazione della destinazione del bene”.
Il che è proprio ciò che è avvenuto con l’installazione del condizionatore sul lastrico solare del condominio. Dunque un dato è emerso chiaro: il regolamento di condominio deve necessariamente integrarsi alle norme del Codice Civile che disciplinano la stessa materia. Altrimenti, in caso di conflitto, non può che prevalere il Codice. Ed ora al condominio tocca quindi la modifica della norma attraverso una delibera d’assemblea. Oltre ai doveri giuridici emersi: ovvero la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per condurre il caso.
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