I cittadini devono sapere quando gli accertamenti della Guardia di Finanza non sono validi secondo la Legge.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha chiarito la posizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza nella sentenza numero 208/2023 dello scorso 31 ottobre.
I controlli della Guardia di Finanza hanno lo scopo di combattere illeciti fiscali e frodi. La verifica fiscale è una vera e propria indagine di Polizia amministrativa volta a prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alla normativa tributaria e finanziaria.
Durante la verifica di un illecito, la Guardia di Finanza provvederà ad inoltrare al contribuente interessato un avviso di accertamento. Secondo la normativa, infatti, vige l’obbligo di motivazione con conseguente necessità di mettere a conoscenza il contribuente degli elementi di prova rinvenuti a suo carico anche se legati ad altri procedimenti amministrativi. Questi devono essere allegati e comunicati all’interessato. In caso contrario l’avviso non sarà valido. Ma entriamo nei dettagli.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha ribadito come gli avvisi di accertamento della Guardia di Finanza non possano essere considerati validi se il processo verbale di contestazione – PVC – fa riferimento ad una documentazione non allegata.
Qualora siano citati documenti e atti non conosciuti dal contribuente perché non allegati alla contestazione, allora l’avviso dovrà ritenersi illegittimo. Gli elementi di prova devono essere presentati all’interessato in modo chiaro e congiuntamente all’avviso di accertamento. In caso contrario l’avvio non sarà valido.
L’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di Legge di allegare i documenti non noti o non ricevuti dal contribuente oggetto di verifiche che fanno da presupposto all’atto impositivo. L’obiettivo di tale direttiva è non compromettere o limitare il diritto di difesa del cittadino. Questo, infatti, se sottoposto a controlli può contare su diverse tutele costituzionali.
Tra i diritti del contribuente durante le ispezioni citiamo il divieto dei verificatori di sottoporlo a perquisizione personale durante la ricerca documentale e il divieto di aprire coattivamente plichi sigillati, casseforti, mobili, borse, ripostigli e tutto ciò che risulta chiuso a chiave. Solo dopo aver avuto l’autorizzazione dal Procuratore della Repubblica si potrà procedere con la perquisizione completa.
E tra le tutele, ribadiamo il diritto per il contribuente di poter esaminare gli elementi di prova che a parere della Guardia di Finanza dovrebbero dimostrare l’illecito. Se dovessero mancare gli allegati, l’avviso di accertamento non sarebbe da considerare valido.
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