L’anticipo del TFR permette al lavoratore di avere una parte della somma del trattamento di fine rapporto. Le condizioni.
Tra i diritti riconosciuti ai lavoratori dipendenti vi è quello della richiesta – ed ottenimento – del cd. anticipo TFR durante il periodo di lavoro. La necessità può essere motivata da specifiche esigenze, che vedremo tra poco.
C’è chi si domanda se l’azienda o datore di lavoro può opporsi, e rifiutare la richiesta di anticipo una parte della somma accantonata a titolo di trattamento di fine rapporto.
Cosa dice la legge a riguardo del TFR in questo particolare caso? Vediamo insieme.
Trattamento di fine rapporto e anticipo TFR: il contesto di riferimento
ln sintesi, il TFR è una speciale indennità, prevista dall’art. 2120 del Codice Civile, che viene versata in favore del lavoratore alla cessazione dal servizio. La somma è erogata a tutti i lavoratori dipendenti per qualsiasi causa che abbia portato alla risoluzione del rapporto (es. dimissioni, licenziamento per giustificato motivo oggettivo ecc.). Di fatto dunque il TFR consiste in una somma di denaro, che i datori di lavoro accantonano periodicamente in un fondo per ciascun dipendente.
L’anticipo TFR è, invece, una possibilità concessa dal nostro ordinamento, il quale consente ai lavoratori subordinati di richiedere, all’azienda, un anticipo sulla liquidazione del TFR messo da parte via via nell’ambito del periodo di lavoro.
Tuttavia vi sono dei limiti alla richiesta di anticipo del TFR.
Condizioni e motivi dell’anticipo TFR
La richiesta chiaramente impegna il datore di lavoro dal lato economico, e dunque non può essere fatta in piena libertà. Il lavoratore, infatti, deve anzitutto aver maturato almeno otto anni di anzianità lavorativa nell’azienda.
Non solo. Il dipendente deve provare e documentare l’esigenza di avere questo denaro, in anticipo rispetto alla data di erogazione del TFR finale. Insomma, il denaro gli serve subito per alcune spese non rinviabili, e deve dimostrarlo.
Ci si riferisce in particolare:
- alle spese dell’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;
- alle spese sanitarie;
- alle spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi non retribuiti.
Limiti percentuali all’anticipo TFR
Per quanto riguarda l’azienda, la legge fissa una ulteriore condizione di erogazione. Infatti, possono essere accolte le richieste di anticipo TFR:
- esclusivamente per il 10% dei dipendenti che hanno diritto;
- non oltre 4% del totale dei lavoratori sotto contratto.
E’ chiaro che il legislatore ha imposto questi ulteriori limiti, per non gravare eccessivamente le casse aziendali – in caso di richieste multiple di anticipo TFR.
Peraltro le norme in materia fissano anche un limite massimo di TFR anticipabile. Quest’ultimo infatti non può essere maggiore del 70% dell’ammontare accantonato nel corso del tempo.
Ecco perché, in conclusione, è corretto affermare che l’ultima parola sull’anticipo TFR spetti sempre al datore di lavoro, che valuterà le condizioni e potrà anche negare la somma, se ha soddisfatto già il 4% dei lavoratori sotto contratto.