I benefici fiscali di cui alla legge 104 ricorrono a specifiche condizioni. Ecco le regole per chi ha ridotte capacità motorie.
La normativa fiscale mostra specifica attenzione per le persone con disabilità acclarata e per i loro familiari, tramite la previsione di vari benefici fiscali.
Queste agevolazioni si riferiscono ad esempio all’acquisto di veicoli, grazie alla detrazione Irpef del 19% della spesa effettuata per l’acquisto, all’Iva agevolata al 4% sull’acquisto, all’esenzione dal bollo auto e a quella dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Ebbene, forse non tutti sanno però che vi sono regole ad hoc per i soggetti con ridotte capacità motorie, ma non colpiti da grave limitazione alla capacità di deambulazione. Ebbene, il diritto alle agevolazioni è assegnato soltanto con l’adattamento del mezzo a motore, alla minorazione di tipo motorio patita dal disabile legge 104.
Approfondiamo di seguito questo aspetto.
L’Agenzia delle Entrate nel suo sito web spiega che la natura motoria della disabilità deve essere espressamente descritta sul certificato emesso dalla Commissione medica competente, o da altre Commissioni mediche pubbliche che si occupano del riconoscimento dell’invalidità. Nell’ipotesi nella quale la patologia stessa limiti l’utilizzo degli arti inferiori, non occorre l’espressa indicazione sul certificato medico della ridotta capacità motoria.
L’Agenzia delle Entrate rimarca che, per le persone con ridotte capacità motorie, l’adattamento del mezzo a motore rappresenta una condizione necessaria per poter ottenere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione) sull’auto, di cui alla legge 104.
Inoltre, le persone con ridotte capacità motorie possono fruire delle agevolazioni fiscali non soltanto per le auto e gli autocaravan, ma anche sulle motocarrozzette e sugli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico della persona con disabilità.
Ma attenzione perché gli adattamenti:
Inoltre, per i titolari di patente speciale è ritenuto “adattato” anche il mezzo a motore, dotato di mero cambio automatico (o frizione automatica) di serie, a patto che sia prescritto dalla Commissione medica.
Inoltre, in riferimento alle persone con ridotte capacità motorie perduranti nel tempo – e titolari di patente speciale – la detrazione fiscale vale a patto che il mezzo sia adattato al sistema di guida, o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna, per permettere di guidare al disabile con legge 104.
Chi non è titolare di patente speciale potrà avvalersi della detrazione fiscale, soltanto a patto che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei mezzi, al fine di permettere l’accompagnamento del disabile.
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