I debitori possono ricevere pesanti sanzioni. Quali sono le azioni che può porre in essere l’Agenzia delle Entrate?
Nella maggior parte dei casi, la riscossione dei debiti contratti con la Pubblica Amministrazione è affidata all’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, per l’esecuzione forzata nei confronti dei debitori, non è ammesso il pignoramento immobiliare da parte dell’Agenzia delle Entrate se i debitori sono proprietari o possessori di un unico immobile ad uso abitativo, non rientrante nelle categorie catastali A/8 e A/9 e presso il quale hanno fissato la loro residenza anagrafica.
Se, invece, i debitori hanno più di un immobile oppure un solo immobile ma rientrante nelle categorie catastali di lusso, l’Agente di riscossione potrà procedere con il pignoramento, qualora l’ammontare del debito contratto sia superiore a 120 mila euro.
Solo in presenza di tali presupposti, dunque, l’Agenzia delle Entrate è legittimata a pignorare l’unico immobile posseduto dal debitore.
Pignoramento immobiliare: le ipotesi in cui non può essere disposto
Il rispetto dei requisiti stabiliti dal Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 si riferisce a tutte le ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate applica la cd. procedura di riscossione coattiva esattoriale, cioè a prescindere dalla tipologia di credito.
Questo significa che, l’impossibilità di pignorare la prima casa di abitazione si riferisce non solo ai casi relativi ai crediti fiscali, ma anche a quelli in cui l’esecuzione esattoriale ha per oggetto la riscossione di crediti pubblici di carattere non tributario. Rientrano in quest’ultima categoria, ad esempio, le sanzioni amministrative, i contributi previdenziali INPS o INAIL e i crediti di diritto privato degli Enti pubblici.
Per l’impignorabilità dell’immobile adibito a prima casa di abitazione, in sostanza, non è rilevante la natura del credito, bensì la tipologia di procedura intentata.
Di conseguenza, se viene applicata la speciale procedura di riscossione tramite ruolo, cioè quella che inizia anche previa notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di un’ingiunzione fiscale, si applica a pieno titolo il limite stabilito per il pignoramento immobiliare. La prima casa di proprietà, dunque, non potrà essere pignorata, indipendentemente dalla tipologia del credito che l’Agenzia delle Entrate deve riscuotere tramite la procedura esecutiva.
Segnaliamo, infine, che l’Ente preposto alla riscossione ha sempre la possibilità di intervenire nell’ambito della procedura di esecuzione ordinaria che è stata intentata dai creditori (come un istituto di credito o una finanziaria) sull’unico immobile (dunque anche adibito a prima casa) di cui il debitore è proprietario e in cui ha stabilito la propria residenza anagrafica.