La Legge di Bilancio 2024 potrebbe ribaltare la disciplina delle donazioni e delle azioni di restituzione. Quali novità prevede?
La normativa relativa alle donazioni stabilisce una serie di misure per tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte, anche dopo la morte del donante.
Nel nostro ordinamento ci sono una serie di soggetti (cd. legittimari, il coniuge e i figli) che hanno sempre diritto ad una quota di eredità (la cd. legittima).
Qualora il defunto, in vita, abbia leso tale quota di legittima per mezzo di atti di liberalità (cioè donazioni), gli eredi legittimari hanno il diritto di chiedere la restituzione dei beni loro spettanti. Si tratta della cd. azione di restituzione.
Nel caso in cui, però, il donatario abbia ceduto a terzo il bene ricevuto, è possibile esercitare l’azione di riduzione ne confronti di terzi.
Ad esempio, Tizio, prima di morire, decide di donare la casa alla badante oppure a un solo figlio. Se chi riceve il bene decide di vendere l’immobile, l’erede che ha subito la lesione della quota di legittima ha il diritto di esercitare l’azione di riduzione nei confronti del terzo acquirente.
Tale norma, di fatto, provoca un irrimediabile blocco del mercato immobiliare. Se, infatti, una persona intende comprare una casa che il proprietario attuale ha ricevuto in donazione, è molto difficile che troverà una banca disposta a concedere il mutuo.
Gli istituti di credito sono ben consapevoli del fatto che l’esercizio di un’eventuale azione di riduzione interesserebbe anche l’ipoteca iscritta sulla casa a titolo di garanzia del mutuo. Per evitare problemi, viene di solito sottoscritta una polizza assicurativa, per contenere le conseguenze di una futura azione di riduzione da parte degli eredi legittimari.
Si tratta, però, di un problema da non sottovalutare perché, dai dati diffusi dalle banche, è emerso che, ogni anno, vengono sottoscritte circa 20 mila polizze per consentire la vendita di immobili oggetto di donazioni.
Per evitare che il mercato immobiliare si fermi, la Legge di Bilancio 2024 ha pensato di introdurre una misura, per tutelare anche gli acquirenti dei beni che erano stati ricevuti in donazione.
Nel caso in cui venga accertata una lesione della quota di legittima a causa di atti di liberalità posti in essere dal defunto quando era ancora in vita, gli eredi legittimari potranno rivalersi solo nei confronti del donante, ossia di colui che è stato arricchito dalla donazione.
Non potranno, invece, più esercitare l’azione di riduzione nei confronti dei terzi acquirenti.
In questo modo, le banche dovrebbero concedere con molta più facilità i mutui per la compravendita di immobili ricevuti in seguito a donazione.
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