I vantaggi della donazione con riserva di usufrutto sono numerosi. Scopriamo quali diritti e spese comporta.
Per i trasferimenti immobiliari è molto utilizzata la cd. donazione con riserva di usufrutto, per mezzo della quale il donante trasferisce la proprietà di un immobile, ma conserva il diritto di usufrutto per se stesso e, dunque, può continuare a usare il bene.
Di conseguenza, il donatario non riceve la piena proprietà del bene ma solo la cd. nuda proprietà, che obbliga al rispetto della posizione del donante.
La disciplina dell’istituto è contenuta nell’art. 796 del codice civile che stabilisce che deve essere ben specificata la durata dell’usufrutto. Questo, infatti, può essere deciso per un tempo illimitato oppure fino alla morte dell’usufruttuario. In ogni caso, alla scadenza, il nudo proprietario diviene proprietario pieno e potrà usare l’immobile senza ulteriori restrizioni.
Anche se la donazione viene effettuata con riserva di usufrutto, l’usufruttuario non ha il potere di vendere l’immobile ma può soltanto cedere il suo diritto di usufrutto.
Il donante può decidere che dopo la sua morte l’usufrutto sia trasferito ad un terzo soggetto. Si tratta del cd. usufrutto successivo e comporta la detenzione del primo diritto di usufrutto da parte del donate, mentre il secondo diritto di usufrutto è destinato ad un terzo, dopo il decesso del donante. In tale ipotesi, quindi, ci saranno due differenti donazioni.
Per esempio, il padre ha il diritto di effettuare una donazione con riserva di usufrutto in favore del figlio e, dopo, alla moglie; il marito può compiere donazioni con riserva di usufrutto per se stesso e, dopo, ai figli, in maniera successiva. Il padre, però, non può donare al figlio con riserva di usufrutto per se stesso e, dopo, alla moglie e poi ancora ad un altro figlio.
Prima del decesso del donante, è necessario che il terzo soggetto accetti la donazione, altrimenti non acquisterà alcun diritto.
È opportuno specificare che l’usufruttuario ha anche degli oneri. Deve, infatti, pagare le spese che normalmente vanno versate dall’inquilino in affitto. Nel dettaglio:
In relazione al versamento delle imposte, invece, la regola è differente. In particolare:
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