Il congedo straordinario biennale è uno strumento di grande aiuto per i lavoratori, ma occhio ad alcune limitazioni.
Il congedo straordinario retribuito biennale è uno degli istituti previsti dalla legge 104, avente la precisa funzione di garantire strumenti ed agevolazioni a sostegno dei disabili e dei loro familiari, non di rado caregiver di queste persone.
Ebbene, detto congedo segue regole ben precise in merito a durata, possibilità di sfruttarlo e condizioni di accesso, ma anche implica alcune considerazioni in merito a differenti istituti e meccanismi quali tredicesima, ferie, TFR e TFS e il diritto alla pensione.
La domanda del lavoratore può sorgere spontanea: in caso congedo straordinario legge 104, quali sono gli effetti prodotti su tredicesima, TFR, TFS, ferie e pensione? Ovvero questi ultimi si maturano comunque, oppure scatta qualche limitazione? Chiariamo di seguito cosa prevede la legge.
In base alla legge 104, hanno titolo per avvalersi del congedo straordinario retribuito pari ad un biennio nell’arco dell’intera carriera, i lavoratori subordinati a tempo determinato o a tempo indeterminato, che si occupano di assistere un familiare in stato di handicap grave.
La fruizione del congedo biennale straordinario è sicuramente assai utile al lavoratore che deve occuparsi del familiare disabile, ma c’è un rovescio della medaglia poco noto in materia. Infatti, il periodo di congedo biennale non può ritenersi utile alla maturazione della tredicesima, del TFS (Trattamento di Fine Servizio) o TFR (Trattamento di Fine Rapporto), come anche del diritto alle ferie.
Il TFS/TFR e le ferie, infatti, maturano esclusivamente nelle ipotesi di lavoro effettivo. Invece, con il congedo in oggetto, l’attività di lavoro è sospesa e – come si verifica nell’aspettativa non retribuita – non si maturano né ferie né permessi, e non cresce il TFR/TFS spettante.
Durante la fruizione del congedo, inoltre, non si ha diritto neanche alla tredicesima in rapporto allo specifico periodo di congedo. Tutti questi elementi della retribuzione, di fatto, sono calcolati meramente sulla base del lavoro effettivamente svolto.
La disposizione di riferimento è l’art. 42 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 151/2001. Ed è vero che il congedo non è utile neanche ai fini della progressione economica – il cd. passaggio di fascia stipendiale. Tuttavia, detto istituto agevolativo è valido ai fini del diritto alla pensione.
Ecco perché prima di decidere definitivamente in merito all’utilizzo dei 24 mesi di congedo straordinario biennale è consigliabile riflettere bene sui pro e i contro della scelta.
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