Gli aggiornamenti normativi in tema di IMU comprendono un’agevolazione riferita agli immobili locati a canone concordato e non solo.
Come molti già sapranno, entro lunedì 18 dicembre 2023 i proprietari di alcuni immobili saranno tenuti al pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno in corso. Ricordiamo che la scadenza ordinaria sarebbe il 16, ma è un sabato e dunque la data effettiva è il 18.
Ebbene per gli immobili locati con contratto a canone concordato, l’IMU è ridotta al 75% – quindi sussiste uno sconto pari ad un quarto rispetto alla cifra che andrebbe pagata ordinariamente. Vediamo allora più da vicino questa specifica agevolazione fiscale che riguarda non pochi proprietari, che hanno scelto di affittare una loro abitazione per ottenerne un canone mensile. I dettagli.
Lo abbiamo appena accennato: tuttora è vigente una norma agevolativa – introdotta fin dal 2020 – che consente al proprietario di abbattere di un quarto l’IMU, quantificata sull’immobile oggetto di locazione – a patto che sia stato stipulato un contratto a canone concordato – in riferimento alle norme di cui alla legge n. 431/1998, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
In particolare l’agevolazione in gioco è quella introdotta nell’art. 1 comma 760 della L. 160/2019, sulla scorta di cui l’IMU spettante alle casse pubbliche, applicando l’aliquota indicata dal Comune, è tagliata di un quarto in ipotesi nella quale si tratti di immobile abitativo locato con un contratto a canone concordato ex legge n. 431/98.
Da notare anche che questa agevolazione che elimina il 25% del costo della rata IMU, si applica in modo automatico, vale a dire indipendentemente dalla singola delibera comunale che, eventualmente, può anche disporre altre riduzioni o sconti.
Si fa riferimento diretto ai contratti mirati a soddisfare le esigenze abitative persistenti del conduttore, e siglati in conformità alle pattuizioni e alle bozze di cui agli accordi territoriali raggiunti dalle associazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori.
Attenzione però, per essere conforme alla legge, il detto canone non può superare i valori di cui agli accordi stessi e la durata minima non può essere al di sotto dei tre anni con una proroga di due anni in due anni (fatta salva la facoltà di disdetta o rinuncia al rinnovo).
Non solo. Il citato sconto sull’importo della rata IMU vale anche a favore dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all’art. 5 comma 1 della L. 431/1998. Ci riferiamo in sostanza a quegli accordi, di durata inclusa tra un mese e diciotto mesi, mirati a soddisfare le esigenze abitative transitorie del locatore o del conduttore e anche in questo caso devono osservare i limiti di canone, gli accordi le forme di cui agli accordi territoriali.
Ancora, l’identica agevolazione vale pure per i contratti stipulati con studenti iscritti a corsi universitari o di formazione post-laurea residenti in un Comune differente da quello del corso. Anche qui valgono i limiti di cui sopra ed, inoltre, la durata del contratto deve essere inclusa tra sei mesi e tre anni.
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