L’indennità di accompagnamento è sospesa in caso di ricovero ospedaliero. Esiste, però, un’eccezione, scopriamo quando si verifica.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica versata in favore dei soggetti invalidi civili totali, che non riescono a deambulare e a compiere le normali azioni quotidiane in autonomia.
Spetta a prescindere dal reddito e dall’età anagrafica. Per il 2023, l’importo del sussidio è di 527,16 euro al mese, per 12 mensilità.
L’INPS ha chiarito che l’indennità di accompagnamento va pagata anche nell’ipotesi in cui il beneficiario viene ricoverato presso una struttura ospedaliera per più di 29 giorni. È necessario, però, che non venga fornita un’assistenza completa.
Tale puntualizzazione segue una pronuncia della Corte di Cassazione del 26 ottobre 2022. In tale occasione, i Giudici hanno stabilito che la sospensione dell’accompagnamento non interviene se, durante il ricovero, i servizi garantiti non coprono totalmente le esigenze di cura e assistenza del disabile ricoverato.
L’indennità, inoltre, non è sospesa se la presenza permanente di un familiare o un infermiere è fondamentale per assicurare che la persona ricoverata svolga tutte le attività quotidiane. Lo stesso vale per i genitori di figli disabili.
La decisione della Corte di Cassazione segue il caso di una donna che ha fatto causa all’INPS perché le era stata negata l’indennità di accompagnamento in seguito a ricovero gratuito in un istituto di cura.
La donna, affetta da encefalopatia degenerativa, ha dimostrato che i servizi forniti dalla struttura non soddisfacevano tutte le sue esigenze ma che necessitava di ulteriori cure.
La Corte di Cassazione ha sancito il diritto della donna all’indennità di accompagnamento, chiarendo che la prestazione economica spetta anche per il periodo di ricovero gratuito in ospedale, a condizione che all’invalido grave non venga garantita tutta l’assistenza necessaria (che dovrà, dunque, essere integrata).
Questo principio è stato applicato dalla Suprema Corte anche in altre situazioni analoghe, come, ad esempio, per i soggetti che si sottopongono a trattamento chemioterapico in regime di day hospital.
Per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento a termine del periodo di ricovero, l’interessato deve inviare una dichiarazione telematica all’INPS, accedendo al sito ufficiale, tramite le credenziali digitali SPID, CIE o CNS, e cliccando su “Sostegni, Sussidi e Indennità” – “Per disabili/invalidi/inabili” – “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati“.
Nella dichiarazione devono essere specificate le date di inizio e fine del ricovero e deve essere allegata l’attestazione dalla struttura sanitaria che conferma che le prestazioni rese non hanno carattere esaustivo ai fini dell’assistenza.
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