Anche per il bollo auto interviene la prescrizione, ma bisogna stare molto attenti a non incorrere in ulteriori sanzioni.
Il bollo auto è la tassa che gli automobilisti devono versare ogni anno alla Regione.
Si tratta dell’imposta maggiormente evasa da parte degli italiani. Cosa succede se non si paga per vari anni consecutivi?
La buona notizia è che anche per il bollo auto interviene la prescrizione. Nel dettaglio, devono trascorrere 3 anni, che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo doveva essere pagato.
Nel frattempo, però, potrebbe esserci un atto interruttivo della prescrizione (ad esempio, un’intimazione di pagamento), con conseguente ripartenza dei termini.
Bisogna, però, sottolineare che il mancato versamento dell’imposta automobilistica per diversi anni consecutivi potrebbe avere conseguenze molto gravi.
Il contribuente inadempiente, infatti, potrebbe essere destinatario di un’ingiunzione di pagamento oppure di una cartella esattoriale, nel caso in cui la Regione decida di ricorre all’Agenzia delle Entrate per recuperare le somme dovute e non versate. Anche per le Regioni, poi, valgono le norme in materia di accertamento esecutivo.
Dopo la ricezione della cartella di pagamento, se il contribuente dovesse rimanere inadempiente anche in seguito alla rateizzazione, dopo 60 giorni potrebbe essere disposto il fermo amministrativo del veicolo e il divieto di circolazione con quel mezzo.
Chi non rispetta il divieto rischia una multa che va da 714 a 2.859 euro e la confisca del veicolo.
Ravvedimento operoso per mancato pagamento bollo auto: in cosa consiste?
L’omesso versamento del bollo auto è oggetto di ravvedimento e, dunque, è possibile ottenere una riduzione della sanzione. È necessario, però, che l’interessato non abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte della Regione.
Nel dettaglio, le sanzioni a cui si riferisce il ravvedimento operoso sono:
- 1% dell’importo, per ogni giorno di ritardo, se l’adempimento avviene entro 14 giorni;
- 15% dell’importo, se il pagamento viene compiuto tra il 15° e il 90° giorno;
- 30% dell’importo, se il pagamento avviene dopo 90 giorni.
Si parla di:
- ravvedimento sprint, entro i primi 14 giorni dalla scadenza prevista per il versamento del bollo, con sanzione pari allo 0,1% dell’1% per ciascun giorno di ritardo;
- ravvedimento breve, tra il 15° e il 30° giorno di ritardo dalla scadenza del versamento, con sanzione pari all’1,5% del 15%;
- ravvedimento intermedio, tra il 31° e il 90° giorno di ritardo dalla scadenza del versamento, con sanzione pari all’1,67% del 15%.
Dopo tali termini, subentra il ravvedimento lungo, con sanzioni del 3,75% del 30% e il ravvedimento lunghissimo, con sanzioni del 6% del 30%. In ogni caso, al bollo e alla sanzione si aggiungono gli interessi legali.