I redditi derivanti dalla pensione anticipata si cumulano con gli affitti percepiti da case vacanze? Il dubbio attanaglia molti contribuenti.
Di norma, la pensione si somma ai redditi derivanti da un’attività lavorativa, autonoma o dipendente.
Tale principio, tuttavia, non trova applicazione per le pensioni anticipate con Quota 100, 102 e 103, per le quali vige il divieto di cumulo con eventuali redditi da lavoro, ad eccezione dei guadagni derivanti da prestazione occasionale o autonoma non superiori a 5 mila euro annui.
Ma cosa succede per le altre tipologie di reddito, ad esempio i canoni di affitto? Un pensionato può riscuoterli senza rischiare sanzioni?
Al riguardo, è necessario chiarire che esiste un divieto imposto dalla legge di cumulo, per coloro che hanno avuto accesso alla pensione tramite Quota 100, Quota 102 e Quota 103, soltanto in relazione ai redditi derivanti da lavoro.
L’obiettivo di tale previsione è quello di assicurare che il contribuente che beneficia del pensionamento anticipato non continui a lavorare. Quota 100, infatti, è nata proprio con l’intento di favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro.
C’è, però, un’eccezione perché la pensione anticipata con Quota 100, 102 e 103 può essere cumulata con i redditi derivanti da un’attività lavorativa autonoma, entro il limite di 5 mila euro lordi annui. Ovviamente tale limite si applica solo per il lasso di tempo compreso tra la decorrenza della pensione anticipata e il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Pensione anticipata con Quota 100, Quota 102 e Quota 103: con quali redditi è cumulabile?
Fatta eccezione per il lavoro, le altre fonti di reddito possono essere cumulate con la pensione anticipata.
Di conseguenza, un pensionato può legittimamente riscuotere i canoni di affitto di una casa vacanze. Dovrà solo dichiararli al Fisco tramite la Dichiarazione dei Redditi annuale e pagare tutte le tasse relative a tale attività.
In base all’attuale normativa, sono del tutto irrilevanti per il divieto di cumulo con Quota 100, Quota 102 e Quota 103 le seguenti voci:
- indennità per cariche pubbliche elettive;
- redditi legati ad attività socialmente utili;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- guadagni derivanti da impresa non legati ad attività lavorativa;
- partecipazioni agli utili di contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro;
- guadagno legati all’esercizio della funzione sacerdotale;
- indennità derivanti dall’esercizio della funzione di giudice di pace;
- indennità spettanti ai giudici onorari aggregati;
- indennità ricevute per trasferte e missioni fuori dal proprio Comune;
- rimborsi per spese di viaggio, trasporto e alloggio;
- rimborsi per spese di vitto;
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.