Al pari degli altri lavoratori dipendenti, colf e badanti ricevono la tredicesima mensilità a dicembre. Quali sono le regole per averla?
Il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Domestico stabilisce il diritto ad una mensilità aggiuntiva, la tredicesima o gratifica natalizia.
In particolare, l’art. 39 del CCNL in questione prevede che la tredicesima va corrisposta in “occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre“. Di conseguenza, il datore di lavoro dovrà versarla non oltre il 31 dicembre 2023.pl
La prestazione consiste in una vera e propria mensilità in più, di importo uguale alla cd. retribuzione globale di fatto, cioè quella che comprende anche le indennità sostitutive di vitto e alloggio (per chi ne ha diritto). Il datore di lavoro, inoltre, ha l’obbligo di rilasciare al lavoratore, entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi oppure dalla cessazione del rapporto di lavoro, una certificazione attestante le somme erogate durante l’anno.
I lavoratori assunti oppure cessati durante l’anno non hanno diritto ad un’intera retribuzione aggiuntiva, ma l’importo verrà determinato sulla base di tale formula: “stipendio lordo mensile moltiplicato per il numero di mesi effettivamente lavorati, diviso 12“.
La tredicesima viene erogata per i periodi di assenza dal lavoro?
Al riguardo, l’art. 39, comma 3, del CCNL stabilisce che la prestazione matura per anche nelle ipotesi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Al pari degli altri lavoratori dipendenti che ricevono la mensilità aggiuntiva, anche colf e badanti possono controllare la data e l’importo della misura. L’ammontare della tredicesima corrisposta dal datore di lavoro, infatti, deve essere indicato nel prospetto paga, ai sensi dell’art. 33 del CCNL.
La normativa specifica che “alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore“.
L’art. 37 del CCNL, inoltre, aggiunge che, poiché l’importo della prestazione è uguale ad una retribuzione lorda percepita in un mese dal lavoratore dipendente, tale cifra può variare a seconda delle rivalutazioni periodiche dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio.
Il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Domestico, infatti, specifica che le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali di vitto e alloggio possono essere modificati nel tempo, da parte della Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo, in base alle variazioni del costo della vita scoperte dall’ISTAT entro il 30 novembre di ogni anno.
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