L’INPS fornisce le informazioni relative all’assegno mensile per gli invalidi con riduzione parziale della capacità lavorativa che rientrano in determinati limiti reddituali.
Approfondiamo la conoscenza con la prestazione economica mensile erogata previa domanda ai soggetti con invalidità parziale.
Tra le prestazioni erogate alle persone con invalidità, disabilità o titolari di Legge 104 ce c’è una di cui non si parla spesso, l’assegno mensile rivolto a chi ha una riduzione parziale della capacità lavorativa. La percentuale di riferimento è compresa tra il 74 e il 99%.
Tale percentuale viene assegnata dalla Commissione medica incaricata di riconoscere l’invalidità del richiedente e specificata sul verbale rilasciato dopo la visita. L’iter inizia con la richiesta del certificato medico attestante la patologia invalidante al proprio medico di base. Questo invierà la documentazione all’INPS mentre il cittadino farà domanda di riconoscimento della disabilità. L’ente fisserà, così, l’appuntamento della visita medica volta ad accertare la reale presenza della patologia e dell’invalidità. In base alla gravità riscontrata, la Commissione fisserà una certa percentuale. Conoscerla è fondamentale per capire quale agevolazioni è possibile richiedere. Tra queste c’è l’assegno mensile di assistenza.
A chi spetta l’assegno mensile di assistenza per invalidità
Le prestazione è erogata previa domanda a chi ha una riduzione parziale della capacità lavorativa con percentuale tra il 74 e il 99% e possiede un reddito entro determinate soglie stabilite annualmente dalla Legge.
L’invalido dovrà avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e reddito inferiore a 5.391,88 euro. Inoltre non dovrà svolgere attività lavorativa e dovrà avere cittadinanza italiana, di uno Stato UE con iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza o se extracomunitari dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno. Inoltre si richiede la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
L’assegno viene erogato per tredici mensilità anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. La prima erogazione scatta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
L’importo erogato nel 2023 è di 313,91 euro. Quando il percettore compie 67 anni la prestazione di trasforma in assegno sociale sostitutivo. Per quanto riguarda le incompatibilità, l’assegno mensile non è cumulabile con le prestazioni a carattere diretto legate ad un’invalidità per causa di guerra, di servizio o lavoro e con le pensioni erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei dipendenti, delle Gestioni pensionistiche per gli autonomi e altre Gestioni per i dipendenti con carattere obbligatorio.
La domanda di prestazione può essere inoltrata online tramite il sito INPS accedendo con le credenziali digitali.