Possedere una sim telefonica con il nome di un altro intestatario potrebbe comportare gravi reati. Quali sono i pericoli?
La scheda sim è obbligatoria nel caso in cui si intenda utilizzare un telefono cellulare.
È composta da un codice codice identificativo univoco (cd. Imsi), grazie al quale viene identificato il cliente e associato un determinato numero di telefono. Possiede, inoltre, uno spazio di memoria, che permette l’archiviazione di contatti e sms. Per consentire la regolarità della registrazione del numero e del riconoscimento dell’intestatario della sim, è necessario che vengano forniti i documenti di quest’ultimo al momento dell’attivazione. In pratica, non è possibile delegare un terzo.
Questa regola evita che vengano compiute truffe. L’attivazione di una scheda telefonica con i dati di un altro soggetto (a prescindere dal suo reale utilizzo) integra, infatti, il reato di sostituzione di persona, sanzionato, ai sensi dell’art. 494 del codice civile, con la reclusione fino a un anno.
Ai fini dell’irrogazione della sanzione, dunque, basta che sia attivata una sim con i dati di un soggetto che non è l’effettivo utilizzatore, anche se la scheda non viene usata per sembrare qualcun altro.
Per la Corte di Cassazione, inoltre, viene compiuto il reato di falsità in registri se si firma il modulo di richiesta di attivazione di una sim al posto del richiedente, da cui scaturisce non solo la falsa registrazione del nome del titolare nei registri del Centro assistenza telefonica ma anche la comunicazione di informazioni false alla banca dati del Ministero dell’Interno, presso la quale si trovano le liste degli abbonati. In questo caso, è prevista la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a 309 euro.
I reati di sostituzione di persona o di falsità in registri vengono compiuti anche da chi possiede una scheda telefonica intestata a un’altra persona?
Il solo possesso di una sim che risulta registrata a nome di un altro soggetto non è considerato reato, tranne nel caso in cui il possessore non si spacci per l’intestatario. In tale ipotesi, infatti, ci sarebbe la sostituzione di persona.
Chi, insomma, detiene la sim di un altro non rischia alcuna sanzione, nel caso in cui non la utilizza oppure, se la utilizza, non commette frodi, ossia non inganna terzi. Per l’integrazione del reato, quindi, è richiesto che la scheda venga usata per sostituirsi all’effettivo titolare.
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