Se l’autovelox non è segnalato è possibile presentare ricorso contro la multa per eccesso di velocità? Ecco la verità.
Le postazioni di controllo per il rilevamento elettronico della velocità vanno accuratamente segnalate, tramite cartelli o dispositivi luminosi.
La segnalazione è obbligatoria per tutti gli autovelox, fissi e mobili, per gli scout speed (cioè quelli posti a bordo dell’auto della polizia) e per i tutor (cioè gli apparecchi che rilevano la velocità media).
Se, quindi, non c’è la segnaletica relativa alla presenza di un autovelox, la multa per eccesso di velocità può essere impugnata.
A chiarire le modalità con le quali presentare ricorso è stata la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 33773 del 4 dicembre 2023. La Legge non prevede il rispetto di una distanza minima tra il cartello che deve mostrare la scritta “controllo elettronico della velocità” e l’autovelox. Per i Giudici, dunque, bisogna guardare alle circostanze specifiche dell’evento e, in particolare, al tipo di strada e all’andatura consentita.
Quello che è fondamentale garantire è un adeguato spazio di frenata prima dell’autovelox, nel momento in cui si vede il cartello segnaletico. In questo modo, si evita un tamponamento a catena.
È, tuttavia, imposto dalla normativa il rispetto di una distanza massima dopo il segnale; l’autovelox, infatti, non può trovarsi a più di 4 chilometri. Nell’ipotesi in cui tale limite non dovesse essere rispettato, la multa dovrà considerarsi nulla, in mancanza di un secondo cartello di avviso.
In ogni caso, la segnaletica va deve essere riproposta anche dopo ogni intersezione.
È onere del soggetto che contesta la multa dimostrare l’assenza della segnaletica relativa all’autovelox o la sua scarsa visibilità.
A tal fine, può, ad esempio, essere presentato un filmato che mostra come, lungo la strada, non ci siano cartelli attestanti la presenza del dispositivo.
L’automobilista può presentare impugnazione in due modalità:
Nel caso di rigetto del ricorso da parte del Giudice di pace, l’interessato deve pagare la sanzione specificata dal verbale.
Se, invece, il rigetto proviene dal Prefetto, l’importo da pagare raddoppia, ma il richiederne può proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni.
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