Legge 104 e agevolazioni sulla bolletta energetica. Come funziona la prosecuzione nel servizio tutelato per clienti vulnerabili? Chiarimenti.
Le agevolazioni sulle bollette energetiche – qui ci riferiamo in particolare alla continuazione del cd. servizio di tutela – si riferiscono ai clienti vulnerabili, ma in molti si domandano se tra questi vanno considerati i meri intestatari dell’utenza o, estensivamente, i nuclei familiari nel loro complesso.
Vediamo come stanno realmente le cose alla luce delle norme vigenti. I dettagli.
Il d. lgs 210/2021 indica che sono clienti vulnerabili, ai fini della maggior tutela per le bollette di luce e gas, i clienti civili che:
In sostanza, ai fini del diritto ad essere considerati ‘clienti vulnerabili‘ ed avvalersi così del servizio di tutela, sia la legge che le informazioni date da ARERA – Authority per l’Energia rimarcano che i requisiti di disabilità acclarata debbono ricollegarsi direttamente al titolare del contratto di fornitura luce e gas.
Una questione collegata è la seguente: in riferimento alla legge 104, qual è la percentuale di disabilità utile alla prosecuzione della maggior tutela? Ebbene, rispondiamo che non è prevista una vera e propria ‘percentuale’ di disabilità per fruire di questo bonus bollette. Semplicemente bisogna fare riferimento alla condizione di disabilità, così come definita dall’art. 3 della legge 104, ovvero:
In sostanza, al di là della percentuale di disabilità – che infatti non è prevista – è sufficiente essere ricompresi nella definizione appena citata. Chiaro che per proseguire nel mercato tutelato, la disabilità non può essere auto-certificata ma piuttosto dovrà essere accertata dal punto di vista sanitario. Perciò ci vuole un certificato emesso dal medico competente.
Attenzione però, in quanto la normativa vigente va considerata nel suo complesso ed, infatti, per la bolletta della luce sussiste un secondo diritto alla prosecuzione del servizio di tutela della vulnerabilità, che in questo caso è valevole anche sul tutto il nucleo abitativo.
Conseguentemente il titolare del contratto può anche essere persona diversa da quella in condizione di disabilità, ma l’accennato diritto si collega espressamente al soggetto che, nella sua abitazione, usa espressamente apparecchi elettro-medicali salvavita. In questo caso specifico non rileva dunque l’applicazione della legge 104.
Come abbiamo visto sopra, detto ‘bonus’ bollette luce e gas, che comporta la permanenza nel mercato tutelato, non si può estendere al nucleo familiare, pur se al suo interno vi sia una persona con riconoscimento dello stato di disabilità. Solo il titolare della bolletta può essere agevolato come cliente vulnerabile, non bastando la semplice inclusione nel nucleo per entrare o proseguire nel mercato tutelato. La sola eccezione riguarda chi utilizza in casa apparecchi salvavita.
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