In caso di donazione di un immobile è possibile procedere con la convalida anche senza la presenza di un notaio.
La presenza del professionista richiedere il pagamento di spese onerose. Si possono evitare i costi dell’atto notarile?
Quando ci si rivolge ad un notaio bisogna mettere in conto che si spenderanno molti soldi. I servizi di questo professionista, infatti, costano e anche molto caro. Succede quando si deve convalidare, ad esempio, la donazione di un immobile con conseguente atto notarile.
Fortunatamente esistono due strade per trasferire la proprietà di una casa senza dover necessariamente effettuare il rogito. L’intervento del notaio non sarà richiesto ma si dovranno comunque sostenere dei costi. Bisogna ricordare, poi, che la scrittura privata con cui un soggetto dichiara di cedere una sua proprietà ad un terzo non avrà alcune valore se non presentata come forma di atto pubblico. Saranno necessari anche due testimoni per convalidare la donazione. Quando l’intervento del notaio, dunque, non è previsto?
L’escamotage utilizzato da molte persone per intestare casa senza notaio è fare testamento. ll professionista non sarà interpellato ma solo all’inizio. In fase di pubblicazione, infatti, il notaio dovrà intervenire obbligatoriamente.
La voltura della proprietà dell’immobile può avvenire senza notaio ma solo in caso di accordo tra gli eredi. Basterà rivolgersi al Catasto. In un secondo momento, però, non si potrà fare a meno di utilizzare i servizi del notaio per trascrivere il passaggio di proprietà dal defunto all’erede nei Pubblici Registri. Senza questa operazione l’erede non potrà cedere il bene a terze persone.
Arriviamo al caso in cui la convalida della donazione può essere fatta a voce o tramite scrittura privata. Secondo la Legge se una persona utilizza un bene altrui per minimo venti anni – anche senza contratto valido – trattandolo come proprio e senza opposizione del proprietario allora ne diventa in modo automatico proprietario. Si tratta del meccanismo dell’usucapione.
Nei pubblici registri immobiliari occorrerà trascrivere la sentenza del tribunale che accerta i presupposti dell’usucapione. Il cittadino dovrà pagare le spese del giudizio – il contributo unificato e la parcella dell’avvocato che ha presentato il caso al Giudice. Da conteggiare le spese per la registrazione della sentenza e per la sua trascrizione.
La sentenza del tribunale è sufficiente anche in caso di separazione e divorzio consensuali quando il titolare di un immobile cede la proprietà ai figli oppure all’ex coniuge. Non si pagherà né il notaio né le tasse.
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