La rinuncia all’eredità, come l’accettazione, seguono regole ben precise. Ma quali sono le tempistiche per esprimere la propria volontà?
Dopo quanto tempo si può dire no all’eredità, rinunciando così sia agli averi della persona deceduta, sia ai debiti che questa ha lasciato pendenti? E’ una domanda a cui la legge dà una risposta ben precisa, distinguendo peraltro tra rinuncia tacita e rinuncia espressa.
Di seguito faremo il punto sulla rinuncia e sull’accettazione e vedremo quali sono le tempistiche in materia.
Rinuncia o accettazione dell’eredità: i soggetti e la prescrizione in materia
La rinuncia o accettazione dell’eredità si rivolge a coloro che:
- sono menzionati nel testamento
- oppure, in mancanza di testamento, a coloro che sono indicati dalla legge come potenziali eredi
Come accennato, se c’è accettazione i soggetti divengono eredi e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto (conseguendo perciò una quota del patrimonio ma anche dei possibili debiti). Invece, in caso di rinuncia, e pur con un rapporto di parentela anche stretta, il soggetto non patirà alcun effetto economico derivante dalla successione.
Veniamo al punto: la legge non fissa un preciso termine entro cui dire no all’eredità e rifiutare la propria quota, come pure i debiti. Più nel dettaglio, il diritto ad accettare l’eredità – in modo espresso o tacito (per comportamenti concludenti) si prescrive in 10 anni a partire dall’apertura della successione, ovvero dalla data della morte del de cuius. Entro questa data, dunque, il chiamato all’eredità (la persona “citata” nel testamento o, in assenza di testamento, quella che fa parte dell’insieme degli eredi per legge) deve rendere nota la propria volontà di voler divenire erede del defunto.
Il chiamato all’eredità che, entro un decennio dalla morte del de cuius, non rende nota alcuna volontà in tal senso decade automaticamente dal diritto di accettare l’eredità. In altre parole questa persona non potrà più essere erede.
Ulteriori chiarimenti sulla rinuncia all’eredità
Per legge, il comportamento di chi non manifesta la volontà di accettare l’eredità, viene ritenuto una manifestazione tacita della volontà di rinunciare all’eredità. Tuttavia, la legge al contempo ammette che il chiamato all’eredità possa eventualmente dichiarare – in modo espresso – di rinunciare all’eredità. Potrebbe volerlo fare per fugare dubbi ed evitare possibili dispute con gli eredi o con i creditori della persona deceduta.
Pertanto, non c’è alcun vero termine per rinunciare all’eredità: infatti se la rinuncia non si verifica nei 10 anni dalla morte del de cuius, la legge automaticamente la considera già avvenuta. In altre parole, il termine di 10 anni si applica soltanto all’accettazione dell’eredità e alla scadenza:
- si prescrive il relativo diritto
- il chiamato all’eredità si considera automaticamente rinunciante
Ma ciò non toglie – lo rimarchiamo – che l’interessato possa rinunciare espressamente all’eredità entro i 10 anni, con una dichiarazione presso il notaio o il cancelliere del luogo di ultima residenza del de cuius. Sono le formalità tipiche anche dell’accettazione espressa dell’eredità.