Il congedo straordinario biennale legge 104 si fonda su diritti e limiti specifici. Il cambio di residenza e la dimora temporanea.
La legge 104 è un testo risalente agli anni ’90 del secolo scorso e oggi, pur con le novità ed aggiornamenti normativi intervenuti nel corso del tempo, è e resta un presidio essenziale per i disabili e per i loro familiari, non di rado caregiver di chi ha una forma di invalidità acclarata.
Ebbene, i quesiti pratici in relazione alla legge 104 di certo non mancano. Pensiamo ad esempio all’istituto del congedo retribuito biennale, avente lo scopo di assistere un genitore coperto dalle tutele della legge 104: ebbene, in circostanze come queste c’è chi si chiede se occorra domandare la residenza temporanea oppure se basti l’autocertificazione del domicilio.
Vediamo qual è la risposta da dare al quesito citato e quali condizioni bisogna rispettare per ottenere il congedo straordinario biennale.
Il congedo straordinario biennale è anzitutto riconosciuto al familiare che abbia acclarato una disabilità grave. Ciò significa che il verbale consegnato dai medici INPS deve indicare le seguenti parole “Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)”. Detto congedo è regolato in particolare dal D.lgs. n.151 del 2001 – come modificato dal D.lgs. 119/2011 – e, tra i requisiti per l’ottenimento, prevede:
Questo dice la legge in materia, ma è vero che a ciò si aggiungono alcuni provvedimenti integrativi che, di fatto, hanno esteso la possibilità di usufruire dell’agevolazione legge 104. Infatti oggi, allo scopo di favorire l’assistenza della persona disabile grave, la condizione della convivenza potrà ritenersi conseguita, anche nelle circostanze in cui sia acclarata – con una dichiarazione sostitutiva – la dimora temporanea.
Le norme appena richiamate delineano il seguente scenario:
saranno essenziali ad ottenere il congedo biennale retribuito legge 104.
Attenzione però, in quanto le regole in tema di dimora temporanea sono piuttosto stringenti ed, infatti, essa varrà per una durata massima di dodici mesi: conseguentemente, vista la durata biennale del congedo, appare più opportuna la scelta dello spostamento della residenza, per accudire il familiare disabile grave.
Non è dunque obbligatoriamente richiesto il cambio di residenza: se assistito e assistente non vivono nell’identico Comune, è possibile evitare il cambio di residenza proprio con la dimora temporanea nel Comune, nel quale vive la persona disabile grave.
Il solo caso nel quale il cambio di residenza è necessario, poiché non è possibile ricorrere alla dimora temporanea, è relativo all’assistito e assistente che vivono nello stesso comune, ma a indirizzi differenti.
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