Come tutelarsi in caso di danni prodotti da muffa nel condominio? La legge dà risposte ben precise e di grande aiuto. Scopriamole.
Nei condomini, specie in inverno, l’umidità può dare non pochi problemi, perché favorisce la formazione delle muffe, con possibili danni all’intonaco e ai muri. Un degrado delle abitazioni che tutti vorremmo evitare, ma che è molto più diffuso di quanto si possa credere.
Non soltanto in bagni o cantine, la muffa si presenta con una certa frequenza anche nelle parti comuni degli edifici condominiali, ovvero anche in aree della propria casa (ad es. camere da letto) dove l’umidità, teoricamente, non dovrebbe essere così opprimente e portare al deterioramento dell’immobile stesso.
Chi risponde in questi casi delle conseguenze? Ebbene premettiamo che il problema nasce da vizi costruttivi, vale a dire dallo scarso isolamento termico dei muri perimetrali o delle coperture dell’edificio. Vediamo più da vicino.
Il costruttore potrebbe essere chiamato a rispondere, in quanto responsabile. Non dimentichiamo infatti che nel Codice Civile, i gravi difetti del caseggiato riguardano anche quelli che, pur non incidendo direttamente sulla struttura dell’immobile, comunque hanno riflessi negativi sulla funzione dello stesso edificio. Di fatto è il caso tipico dell’inopportuna coibentazione delle parti comuni, che produce umidità e quindi muffa nei singoli appartamenti – con conseguenze sanitarie per le persone e nocive per i vestiti.
Ebbene, in una situazione come questa è ammessa in tribunale l’azione di responsabilità per gravi difetti contro il costruttore. Da notare che non solo il condominio può attivarsi in tal senso, ma anche l’amministratore del condominio. Di conseguenza non serve fare un’assemblea ad hoc, per deliberare come comportarsi circa la questione dei danni da muffa.
Ma non solo. Per legge laddove il fenomeno sia causa di danni ad un solo condomino o ad un gruppo di condomini, è da ritenersi responsabile in via autonoma anche l’edificio condominiale e questo perché viene considerato dal Codice Civile ‘custode’ obbligato ad eliminare le caratteristiche lesive – presenti nelle parti comuni. Si tratta in particolare del cd. danno cagionato da cosa in custodia.
In sintesi, la legge consente al condomino danneggiato dalla muffa nella sua abitazione, di agire giudizialmente per chiedere il risarcimento danni. Lo stesso condomino leso potrà anche richiedere di svolgere le opere utili a far venire meno l’umidità nella sua proprietà, e dunque la nuova insorgenza di muffe.
Ebbene, va da sé che chi ritiene di essere stato danneggiato, dovrà preferibilmente agire sia nei confronti del costruttore, sia nei confronti del condominio nel suo complesso perché, dicevamo, la sua responsabilità è autonoma e, perciò, concorrente con quella dell’appaltatore. Ciò agevolerà l’individuazione di un soggetto che risarcisca i danni, secondo quanto disposto dal provvedimento del giudice. Il condominio, peraltro, in corso di causa non potrà giustificarsi e difendersi invocando l’imminente esecuzione di opere straordinarie o i vincoli architettonici. Si tratta di motivazioni ritenute non sufficienti dalla giurisprudenza.
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