L’esenzione IMU è prevista dalla legge a determinate condizioni e di primario rilievo è il concetto di residenza e il suo spostamento.
L’IMU è la nota imposta che viene versata per il possesso di immobili diversi dalla casa che è abitazione principale, luogo di dimora abituale e di residenza anagrafica.
Ebbene, le questioni pratiche in merito non mancano. Pensiamo ad esempio a chi compra un immobile nel corso dell’anno – da utilizzare come prima casa – poniamo a settembre 2023: in queste circostanze, se viene spostata la residenza nell’immobile nell’ottobre dello stesso anno, quali obblighi IMU ricorrono? Ovvero, il proprietario deve pagare l’imposta in oggetto anche sui mesi trascorsi prima di spostare la residenza anagrafica, oppure no?
Di seguito la risposta ad una domanda nient’affatto infrequente.
Per capire come comportarsi ed agire nel rispetto delle norme fiscali, rileva il concetto di residenza e non di proprietà dell’immobile (o la data del rogito). Infatti le norme in materia di IMU e di esenzione dal versamento dell’imposta, prevedono che il diritto a non versare alle casse pubbliche quanto teoricamente dovuto per la proprietà dell’abitazione, scatta dalla data nella quale è stata formalmente spostata la residenza.
Per quanto attiene al lasso di tempo tra l’acquisto dell’immobile e l’effettivo spostamento di residenza, il proprietario dovrà versare l’IMU, in quanto si tratta di un’unità residenziale diversa dall’abitazione principale – ed in attesa di diventarlo.
Tornando all’esempio di cui sopra, in verità simile a tantissimi casi pratici in materia, il proprietario dovrà perciò pagare l’IMU per il solo mese di settembre, mentre non dovrà per il mese di ottobre – in quanto mese di spostamento della residenza.
Le norme in materia sono chiare e sono quelle di cui alla legge 160/2019. Infatti, sulla scorta di questo testo, al fine dell’obbligo dell’imposta occorre il possesso/proprietà degli immobili – con l’esenzione della prima casa (fino al 2013 l’IMU si pagava anche su quest’ultima).
Sempre secondo la citata legge, l’abitazione principale è l’immobile:
Al ricorrere di questi elementi scatterà l’esenzione IMU e – lo ribadiamo – il versamento dell’imposta sarà ammesso soltanto per la mensilità o le mensilità in cui ancora non era stato disposto il cambio di residenza.
Ricordiamo infine che dal primo gennaio 2014 sono esenti dal versamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle collegate pertinenze. Le sole abitazioni principali, per le quali è ancora dovuta, sono quelle accatastate nelle cd. categorie A/1, A/8 e A/9, ovvero le abitazioni di lusso e di tipo signorile.
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