La Legge 104 assicura una serie di vantaggi ai disabili e ai familiari che li assistono. Cosa stabiliscono gli articoli 3 e 4 della normativa?
L’art. 3 della Legge 104 del 1992 chiarisce quali sono le categorie di soggetti destinatari dei vantaggi stabiliti dalla disciplina legislativa.
Nel dettaglio, i disabili sono definiti come coloro affetti da menomazioni fisiche, mentali o sensoriali, che provocano problemi nell’apprendimento e nell’integrazione sociale e lavorativa, fino a sfociare nell’emarginazione.
L’art. 4 della Legge 104, invece, evidenzia qual è l’iter per accertare lo status di disabile. Tale compito spetta alle Commissioni mediche dell’ASL, integrate con un operatore sociale e un esperto della patologia valutata. Per i minorenni, inoltre, sono presenti anche due specialisti in pediatria, neuropsichiatria infantile o nel settore a cui appartiene la malattia del richiedente. Senza la certificazione di disabilità rilasciata dalla Commissione medica ASL, i benefici non possono essere usati né dal disabile né dai suoi familiari.
La prima categoria dei vantaggi assicurati dalla Legge 104/1992 è quella delle deduzioni fiscali al 19% e della riduzione dell’IVA al 4%, da utilizzare per comprare dispositivi tecnologici e informatici (ad esempio, telefoni, modem, computer) oppure strumentazione utile al disabile per lo svolgimento facilitato delle attività quotidiane.
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto di veicoli e per le spese mediche.
Permessi lavorativi Legge 104: come si suddividono?
In ambito lavorativo, la Legge 104/1992, all’art. 33, comma 3, prevede i permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave e per i familiari che li assistono (coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, genitori, parenti o affini fino al terzo grado).
L’art. 33 stabilisce che i permessi possono essere fruiti nelle seguenti modalità:
- 2 ore di permesso al giorno oppure 3 giorni al mese, frazionabili anche in ore, per i lavoratori affetti da disabilità grave;
- 2 ore al giorno o 3 giorni al mese, frazionabili in ore, oppure il prolungamento del congedo parentale, per i genitori di bambini disabili minori di 3 anni;
- 3 giorni al mese, frazionabili in ore, oppure il prolungamento del congedo parentale, per i genitori di bambini disabili tra i 3 e i 12 anni o, per le adozioni, entro i 12 anni;
- 3 giorni al mese, frazionabili in ore, per i familiari (coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, genitore, parente o affine entro il secondo grado) di soggetti disabili con più di 12 anni.
Il comma 6 bis dell’art.33 della Legge 104 del 1992, infine, prevede che i lavoratori che utilizzano i permessi stabiliti dai commi 2 e 3, hanno il diritto prioritario di accedere al lavoro agile, ai sensi della Legge n. 81/2022, art. 18 comma 3 bis.