La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico concesso ai superstiti di un pensionato o assicurato deceduto. Per ottenerla occorrerà rispettare determinate condizioni.
Quando un pensionato o lavoratore muore i superstiti vanno aiutati economicamente se soddisfano determinati requisiti.
La pensione di reversibilità viene concessa ai superstiti di un pensionato deceduto o di un assicurato che ha maturato diversi anni di contributi (pensione indiretta). I superstiti, nello specifico, riceveranno una certa percentuale del trattamento del defunto. Si ha diritto alla pensione indiretta quando il lavoratore ha accumulato 15 anni di anzianità contributiva e assicurativa oppure 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui tre nei cinque anni precedenti al decesso.
La reversibilità, invece, spetta ai superstiti del lavoratore già in pensione al momento del decesso. Per ottenere il trattamento, i superstiti dovranno risultare a carico del pensionato al momento della morte. Riceveranno la pensione, dunque, coloro che erano mantenuti dal pensionati. Il coniuge superstite, il coniuge separato ma non divorziato a meno che quest’ultimo non sia titolare di assegno di divorzio e non sia convolato a nuove nozze e anche l’unito civilmente ha diritto alla pensione di reversibilità.
Oltre al coniuge e alla parte dell’unione civile, ricevono la pensione di reversibilità i figli minorenni o inabili al lavoro oppure entro i 21 anni di età se studenti o fino ai 26 anni se universitari a carico del defunto. I maggiorenni non dovranno svolgere attività lavorativa mentre per i figli inabili al lavoro non conta l’età. Hanno sempre diritto alla reversibilità.
Possono beneficiare del trattamento anche i nipoti a carico del pensionato al momento del decesso, i genitori, i fratelli e le sorelle sempre a condizione che risultino a carico del defunto.
E se dovesse esserci un ex coniuge? Se l’ex coniuge dovesse soddisfare i requisiti al pari del coniuge superstite avrebbe diritto alla pensione di reversibilità. In caso di concorso tra le due parti, l’assegnazione terrà conto di alcuni fattori come la durata del rapporto matrimoniale, le condizioni economiche dei coniugi, l’ammontare dell’assegno di divorzio.
Il diritto si esercita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del pensionato. Per quanto riguarda l’aliquota spettante il coniuge ha diritto al 60% della pensione spettante al defunto se senza figli. Il figlio se non c’è il coniuge ha diritto al 70% dell’importo mentre con due figli l’aliquota sale all’80% e con tre figli al 100%.
In presenza del coniuge e di un figlio l’aliquota sarà dell’80% mentre con più figli del 100%. Aliquote al 15%, infine, per gli altri familiari.
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