I permessi legge 104 sono agevolazioni assai utili per i disabili e i loro caregiver e possono salire fino a 6 giorni al mese. Ecco quando.
In molti conosceranno o avranno già sentito nominare la legge 104, ovvero un testo ampio ed articolato che – pur integrato nel tempo da aggiornamenti normativi – resta tuttora un pilastro per la tutela dei disabili e dei loro familiari, non di rado aventi funzione di caregiver.
Ebbene, tra gli istituti agevolativi di cui alla legge 104 ci sono i cd. permessi retribuiti Inps pari a 3 giorni al mese, riservati ai lavoratori con figli gravemente disabili, ai lavoratori che assistono un disabile grave loro familiare, e ai lavoratori o lavoratrici con grave disabilità acclarata. Detti permessi possono essere frazionati anche ad ore, in base al tipo di contrattazione full time o part time, e sono previsti sia per i dipendenti pubblici che per quelli del settore privato.
Una domanda ad alta importanza pratica che, proprio in tema di permessi legge 104, non poche persone si fanno è la seguente: è possibile raddoppiare o duplicare i permessi mensili? E se sì, in quali circostanze? Ecco cosa sapere a riguardo.
Permessi legge 104 e duplicazione: a quali condizioni?
Riconosciuto lo stato di handicap/disabilità, la tutela data dalla legge 104 è consequenziale ma si tratta di capire fino a quale estensione, essa arriva. Ebbene, chiariamolo subito: il raddoppio dei permessi 104 è una possibilità prevista dalla normativa italiana sulla disabilità, ma è sottoposta ad una condizione specifica. Quale? Onde conseguire questo beneficio, il lavoratore deve provare la necessità di occuparsi non di uno solo, ma di due familiari in stato di grave disabilità. E’ il caso tipico, ad esempio, del figlio o della figlia che assiste i genitori anziani e non autosufficienti.
Più nel dettaglio, le condizioni per accedere alla duplicazione dei permessi sono stabilite sia dalla legge 104 che dal decreto n. 119 del 2011 in tema di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Sostanzialmente, le norme vigenti stabiliscono che i permessi mensili retribuiti possono essere raddoppiati a sei giorni al mese, quando il lavoratore sia impegnato – dicevamo – nell’assistenza di più persone con handicap grave – a patto che essi siano coniugi, parenti o affini di primo grado.
La cumulabilità dei permessi legge 104 si amplia ai familiari o affini di secondo grado nelle ipotesi nelle quali i genitori o il coniuge del soggetto con handicap grave siano morti, assenti, abbiano oltrepassato i 65 anni di età, o siano loro stessi colpiti da problematica di salute da cui è scaturita una disabilità.
Duplicazione permessi: l’ulteriore limite
Non solo. In base alla legge attuale, la possibilità di raddoppiare i permessi legge 104 è prevista solo quando si manifesta l’impossibilità di assistere allo stesso tempo più persone disabili. In termini pratici questo vuol dire che il limite massimo di 3 giorni di permesso non può salire a 6 giorni se sussistono alternative di cura per il disabile, o se la caratteristica disabilità permette comunque l’assistenza contemporanea.
Ecco perché è corretto affermare che il grado di parentela o affinità non costituisce il solo criterio per stabilire la cumulabilità dei permessi 104.
Va da sé che dette condizioni e limiti sussistono al fine di assicurare che il sostegno offerto dal lavoratore sia davvero necessario e non vada a sovrapporsi ad altre forme di assistenza già presenti.