Non tutti sanno che le telefonate continue e moleste possono configurarsi come stalking telefonico. Ecco cosa dice la Cassazione.
Il reato di stalking è disciplinato dall’articolo 612 bis del Codice penale. Tale articolo afferma che lo stalking reiterato può essere denunciato alle autorità competenti.
Cosa significa reiterato? Lo stalking si caratterizza dall’essere un reato “continuativo”, ovvero deve accadere almeno due volte per poter presentare una denuncia. Infatti, reiterato significa “ripetuto più volte, con insistenza”.
Quindi, si possono denunciare le telefonate moleste e continuative da parte di uno stesso numero perché il reato si configura come stalking telefonico. Non ha importanza il tempo che passa da una telefonata a un’altra perché ci sono altre condizioni da tenere presente. Ecco quali.
Stalking telefonico: ecco quando scatta la denuncia
Una recente sentenza della Cassazione penale (numero 45861 del 14 dicembre 2023) ha confermato che sono sufficienti due telefonate minatorie per far scattare lo stalking.
Si tratta di un reato che rientra negli atti persecutori, anche se avvenuto in un breve arco di tempo, ma pesa sulla condanna perché generano conseguenze gravi sulla persona minacciata.
Infatti, a causa dello stato di ansia e agitazione, riconosciuto da un certificato medico rilasciato dal centro di salute mentale, il professionista minacciato è stato costretto a cambiare le proprie abitudini di vita.
Quindi, la Cassazione è chiara, per parlare di stalking non ha importanza, come si diceva in precedenza, stabilire il tempo che passa da una minaccia all’altra o quante chiamate sono state fatte alla vittima, ma le conseguenze che queste hanno prodotto.
Un’altra precedente sentenza della Cassazione, la numero 61 del 2 gennaio 2019, ha confermato lo stesso orientamento. Ovvero che sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp e una telefonata dal tono minaccioso ad aver avuto come conseguenza un cambio di abitudine della persona minacciata. Tra l’altro in questo caso non c’è stato mai un incontro “fisico” tra vittima e persecutore.
In conclusione, è sufficiente la presenza anche solo di due episodi di minaccia o molestia perché il reato si consideri stalking, purché la vittima ci sia un perdurato stato di ansia, paura per la propria vita o cambiamento radicale delle abitudini.
Perciò, si possono considerare atti persecutori, oltre ai comportamenti di semplice controllo, come i pedinamenti, le visite sotto casa o sul posto di lavoro anche gli invii di e-mail, SMS, messaggi sui social network, telefonate, lettere e perfino murales o graffiti, che abbiano un contenuto minaccioso od offensivo.