Qual è la tassazione della rendita anticipata denominata ‘RITA’? Le norme in materia e i vantaggi fiscali per il percettore.
Come spiega il sito della Covip, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, la RITA – sigla di Rendita integrativa temporanea anticipata – consiste nel versamento di parte di quanto versato per costituire la pensione integrativa, a coprire il periodo ponte fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
A specifiche condizioni stabilite dalla legge, tra cui lo stato di disoccupazione e il versamento di almeno 30 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza, la RITA è dunque un ‘salvagente’ per i lavoratori che, sopraggiunti i 60 anni di età, si trovano ad essere più difficilmente collocabili sul mercato del lavoro.
Di seguito ci occuperemo della RITA sotto lo specifico profilo fiscale. Come funziona la tassazione di questa prestazione? Scopriamolo.
Tassazione RITA: come funziona?
E’ essenziale parlare degli aspetti fiscali della RITA, in quanto la prestazione ha carattere generale e dunque è potenzialmente azionabile da tutti i dipendenti, privati e pubblici, i quali abbiano scelto una forma di previdenza complementare per avere un trattamento previdenziale più corposo in futuro.
Anzitutto, la tassazione della RITA ha le stesse regole alle quali è sottoposta l’ordinaria prestazione pensionistica integrativa. E se l’imposizione fiscale è la stessa che già vale per la pensione integrativa, ciò significa che:
- l’imposta sostitutiva avrà un’aliquota agevolata massima corrispondente al 15% (contro l’aliquota minima IRPEF decisamente più alta e pari al 23%)
- questa aliquota cala di 0,30 punti percentuali per ciascun anno di partecipazione alle forme pensionistiche integrative, oltre il quindicesimo
- l’aliquota minima, per effetto della diminuzione annuale appena indicata, avrà soglia corrispondente al 9%
Come appena visto, la RITA è così tassata in modo assai conveniente – assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% – con anche una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15º di partecipazione a forme pensionistiche complementari: ciò rappresenta un ulteriore stimolo a scegliere il secondo pilastro della previdenza, per garantirsi una pensione maggiore in futuro.
In altre parole, l’anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare agevola ulteriormente colui che sceglie la RITA, per avere un reddito ponte che lo accompagni fino ai requisiti di maturazione della pensione di vecchiaia.
Ulteriori chiarimenti sugli aspetti fiscali della RITA
La tassazione – già agevolata di suo – può ridursi ulteriormente fino a sei punti percentuale, nel caso in cui l’anzianità di partecipazione sia molto consistente. E’ il caso di chi abbia almeno 35 anni di contribuzione, potendosi giovare – come dicevamo – di un’imposta al 9%.
In ogni caso, il percettore della rendita anticipata RITA può non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo in modo diretto nella dichiarazione dei redditi. In dette circostanze la rendita anticipata sarà fatta oggetto di tassazione ordinaria.