È possibile disdire il contratto di affitto senza alcun preavviso? La normativa è chiara: i casi in cui procedere con la disdetta immediata.
Il contratto di affitto prevede delle tempistiche e modalità abbastanza rigide per quanto riguarda la disdetta anticipata, con regole che variano in base alla parte che intende procedere al recesso. L’inquilino, considerato la parte debole del contratto, beneficia di una tutela maggiore rispetto al proprietario.
Entrambi i diretti interessati però devono rispettare quanto sancito dal contratto, soprattutto se si parla della durata di locazione. In questo modo si evita che l’inquilino possa rimanere senza casa da un giorno all’altro o il proprietario rimanga senza rendita. Per questo motivo il recesso è consentito solo in determinate circostanze e in un certo periodo di preavviso.
La regola generale è piuttosto chiara ma nella vita possono sorgere degli imprevisti o delle urgenze che spingono a chiedere la disdetta immediata dell’affitto senza alcun preavviso, cosa dice la legge in questo scenario? Facciamo chiarezza.
È possibile rescindere il contratto di affitto senza preavviso? La risposta della Legge
Rescindere anticipatamente il contratto di affitto è di per se un’eccezione alla regola, riservata a casi particolari e sempre sottoposta alla regola del preavviso per limitare le conseguente tra le parti. Preavviso che bisogna attivare anche in circostanze più urgenti dato che l’adempimento ha delle conseguenze.
Esiste però una sola e unica eccezione che consente di effettuare la disdetta immediata dell’affitto senza preavviso: l’impossibilità oggettiva di godimento dell’immobile. Se il recesso segue delle regole rigide, la disdetta immediata è ancora di più limitata. Si tratta di una possibilità riservata all’inquilino, che può rescindere il contratto senza preavviso quando non può utilizzare la casa in affitto per ragioni che vanno oltre la sua volontà.
Ad esempio, se l’immobile non è servito dalle utenze domestiche l’inquilino può chiedere la disdetta immediata, smettendo al contempo di pagare il canone concordato. Questa facoltà si rende possibile nel momento in cui la casa risulta essere totalmente inutilizzabile e non con un godimento limitato. In quest’ultimo caso, è possibile recedere il contratto ma con un preavviso ordinario di 6 mesi.
Al di fuori dell’ipotesi appena descritta, la disdetta deve essere fatta con un preavviso di almeno 6 mesi, e supportata da motivi gravi ed indipendenti dalla volontà del diretto interessato. L’obbligo di preavviso riguarda ambo le parti, a meno che non ci sia un accordo comune che prevedano altre soluzioni.