Anche nell’irrogazione di una multa possono essere commessi errori. Quali effetti hanno per i destinatari? Ecco la verità.
La polizia municipale potrebbe redigere un verbale di multa in maniera errata, indicando informazioni non veritiere. Non sempre, però, è possibile ottenere la nullità dell’atto.
In più occasioni, i giudici hanno sottolineato come solo una specifica categoria di inesattezze può portare all’annullamento della sanzione. Attenzione, poi, perché se si ritiene che una multa sia sbagliata, non è sufficiente ignorarla e non versare quanto dovuto. Per legge, infatti, l’automobilista deve presentare ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, oppure al Prefetto, entro 60 giorni.
Se non si rispettano tali tempistiche, la multa diventa definitiva. Ma quando una multa stradale può ritenersi sbagliata? In quali ipotesi il trasgressore è esonerato dal pagamento? Scopriamo cosa stabiliscono la legge e la giurisprudenza al riguardo.
La giurisprudenza ha chiarito che soltanto per gli errori che violano il diritto di difesa dell’automobilista possono comportare la nullità della multa. Se, dunque, nonostante l’inesattezza, l’interessato riesce a capire qual è la violazione che gli viene attribuita, quando e dove è stata compiuta, allora non è possibile contestarla.
In pratica, gli errori o le omissioni nel verbale possono renderlo nullo solo se dall’atto stesso è impossibile ricavare gli estremi della violazione. Ad esempio, se nel verbale non viene indicato il numero civico della strada o il chilometro preciso in cui è stata compiuta l’infrazione, non è possibile richiedere l’annullamento della multa, perché il trasgressore potrà esercitare il diritto di difesa. Il discorso è, invece, diverso nel caso in cui manchi del tutto un punto di riferimento certo.
Costituiscono, poi, errori non sanabili la mancata o sbagliata indicazione della data e dell’ora dell’infrazione, in quanto elementi imprescindibili.
Può determinare la nullità del verbale anche l’inesatta indicazione della targa del veicolo. Per la Corte di Cassazione, tale errore può essere contestato, tranne nelle ipotesi in cui si possono ugualmente ricavare le informazioni relative all’automobilista, ad esempio risalendo al modello o al colore della vettura.
Sulla questione, il Tribunale di Bari ha specificato che la targa è un elemento fondamentale per identificare il veicolo, ma l’erronea indicazione produce l’illegittimità della multa solo se non consente di risalire all’auto e all’automobilista. Per tale motivo, se l’infrazione può essere dimostrata in altro modo (ad esempio, con prova fotografica), l’errore potrebbe essere considerato non rilevante.
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